Ricorso n. 36 depositato il 3  giugno  2014  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri pt,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege  domicilia  in  Roma
via dei Portoghesi, n. 12 
    Fax 06 - 96514000 - PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita'  costituzionale
in parte qua della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 28 marzo
2014, n. 5 Pubblicata nel B.U.R. n.  7  del  31  marzo  2014  recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  OGM  e  modifiche  alla  legge
regionale  23  aprile  2007,  n.  9  (norme  in  materia  di  risorse
forestali)" in relazione all'art. 2. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  Ministri  nella  seduta  del  22  maggio  2014  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    Con la legge regionale n. 5/2014, che  consta  di  4 articoli,  e
reca disposizioni urgenti in materia di OGM e  modifiche  alla  legge
regionale 23  aprile  2007,  n.  9,  (Norme  in  materia  di  risorse
forestali), la Regione. autonoma Friuli Venezia  Giulia  provvede  ad
introdurre una moratoria alla semina nel proprio territorio di OGM  a
modificare regionale n. 9/2007 in materia di risorse forestali. 
    Al riguardo va premesso  che  l'art.  4  dello  Statuto  speciale
(legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive  modifiche  e
integrazioni) attribuisce alla Regione  la  potesta'  legislativa  in
materia di agricoltura e foreste. Tuttavia detta competenza, ai sensi
della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto  della
Costituzione  e  dei  principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica nonche' degli obblighi internazionali. 
    Cio' posto,  la  legge  regionale  de  qua  presenta  profili  di
illegittimita'  costituzionale   in   relazione   alla   disposizione
contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 della  legge  regionale
n. 9 del 23 aprile 2007.  Tale  norma  infatti,  inserendo  il  comma
3-ter, dispone che: "Ferme  restando  le  disposizioni  regionali  in
materia di antincendio boschivo, e' ammesso il  reimpiego  nel  ciclo
colturale di provenienza dei residui ligno - cellulosici derivanti da
attivita' selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli  e  forestali,
previo rilascio, triturazione o  abbruciamento  in  loco,  entro  250
metri dal luogo di produzione, purche' il materiale  triturato  e  le
ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite  distribuzione,
come sostanze concimanti o ammendanti e  lo  spessore  del  materiale
distribuito non superi i15 centimetri nel caso della triturazione e i
5 centimetri nel caso delle ceneri.". 
    L'articolo 2, presenta profili di  illegittimita'  costituzionale
in riferimento all'art. 117, comma 1 e comma  2,  lettera  s).  della
Costituzione per i seguenti 
 
                               MOTIVI 
 
    Violazione dell'art. 117, comma 1 e  comma  2  lettera  s)  della
Costituzione 
    Il decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152  recante  norme  in
materia ambientale ed, in particolare, l'art. 185 comma 1 lettera  f)
prevede che sono esclusi dal campo di  applicazione  della  normativa
sui rifiuti "...paglia, sfalci e potatures  nonche'  altro  materiale
agricolo agricolo o forestale naturale non pericoloso  utilizzati  in
agricoltura, nella selvicoltura o per la  produzione  di  energia  da
tale  biomassa  mediante  processi  o  metodi  che  non   danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana". 
    Dunque, tali materiali vegetali  per  poter  essere  esclusi  dal
campo di applicazione della parte IV del citato  d.lgs.  n.  152/2006
dovranno essere riutilizzati in attivita'  agricole  o  impiegati  in
impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare
le  condizioni  previste  dall'art.  184-bis  del  citato  d.lgs.  n.
152/2006,  che  ha  dato  attuazione   alla   direttiva   comunitaria
2008/98/CE. 
    Sempre l'art. 185 del  d.lgs.  152/2006,  prevede  l'utilizzo  di
processi o metodi  che  non  danneggino  l'ambiente  ne'  mettano  in
pericolo la salute umana. 
    Tuttavia la legge regionale censurata si pone in contrasto con la
disciplina nazionale di riferimento in materia di ambiente in  quanto
esclude i residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti a  priori  ed
in via generale. 
    Appare opportuno sottolineare che i residui  in  esame  rientrano
nella   nozione   di   sottoprodotto,   e,   come    tali,    esclusi
dall'applicazione  della  disciplina  sui  rifiuti,  ogni   qualvolta
risultino   in   concreto,   contemporaneamente   e   cumulativamente
sussistenti tutti i requisiti  e  le  condizioni  elencate  nell'art.
184-bis Dlgs 152/2006, secondo una valutazione  effettuata  caso  per
caso non operabile in astratto. 
    Conseguentemente,  la  disposizione   censurata,   operando   una
esclusione dei residui vegetali  sottoposti  ad  abbruciamento  dalla
disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con  la
disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n.  152/2006
e con la identica disciplina della  Direttiva  2008/98/CE,  e  quindi
eccede dalle Competenze statutarie in quanto viola l'art. 117,  comma
1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.